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padre e figlio che ridono insieme

L'APPROFONDIMENTO - Le domande di Spazio Disabilità – Amministrazione di Sostegno

All'interno di Lombardia Facile abbiamo deciso di dare spazio ad alcuni dei quesiti che vengono posti a Spazio Disabilità.

 

Ho sempre firmato io al posto di mio figlio (maggiorenne). Ora il dentista non accetta più la mia firma, perché?

Mi hanno detto che devo richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (AdS) per mia figlia. Sono obbligato a farlo?

Mio figlio tra poco compirà 18 anni. Devo fare qualcosa?

Mia sorella ha una disabilità mentale. Di recente, a nostra insaputa, ha sottoscritto un finanziamento per l'acquisto di una televisione. Cosa possiamo fare?

 

Fin dalla nascita il nostro ordinamento ci riconosce titolari di diritti e di doveri, dotati di una capacità giuridica grazie alla quale è possibile, ad esempio, ereditare un immobile. I genitori, attraverso l’esercizio della potestà genitoriale, sono riconosciuti come nostri rappresentanti legali. Con il raggiungimento della maggiore età ci viene riconosciuta la capacità di agire, ossia la possibilità di esercitare autonomamente i nostri diritti e di rispondere dei nostri doveri, e diventa quindi possibile compiere atti giuridici validi: dalla firma di un contratto, ad esempio per la vendita dell’immobile che si era ereditato, a tutto ciò che può creare o modificare o far cessare un qualsiasi rapporto giuridico. Può succedere che una persona maggiorenne non raggiunga, o perda totalmente o parzialmente, la capacità di intendere e volere, cioè la capacità di decidere e agire, e quindi non sia in grado di fruire dei propri diritti e tutelare i propri interessi per assicurarsi la miglior qualità di vita possibile. Un soggetto maggiorenne ed incapace può avere un rappresentante legale solo in forza di un provvedimento del giudice tutelare. Nessuno diventa rappresentante legale per il semplice vincolo di parentela. Le prime difficoltà si possono incontrare davanti ad un pubblico ufficiale o ad un medico, quando ci si rende conto che colui che deve manifestare il consenso è, di fatto, “naturalmente incapace”.

Il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia: l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.

L’uso dello strumento dell’Amministrazione di Sostegno, introdotto dalla Legge 6 del 2004, ha di fatto reso inutilizzabile l’inabilitazione e contenuto moltissimo l’uso dell’interdizione.

È sempre il Giudice Tutelare a scegliere quale istituto giuridico sia più idoneo, indipendentemente dall’oggetto del ricorso. Conviene quindi, in ogni caso, presentare richiesta di Amministrazione di Sostegno, sarà poi eventualmente il giudice tutelare a richiedere l'interdizione, ma in questo caso senza l'obbligo di farsi assistere da un legale.

Può beneficiare dell'Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o persone in coma: l'Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.

Nel decreto di nomina sarà possibile indicare gli atti per i quali il beneficiario conserverà la capacità d'agire, per i quali manterrà piena autonomia, quelli per i quali sarà necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno (sarà quindi richiesta la doppia firma) e quelli per i quali l'amministratore dovrà sostituire il beneficiario.

L’amministratore di sostegno potrà quindi, ad esempio, dare il consenso alle cure e firmare il cosiddetto consenso informato, qualora il beneficiario non si in grado di esprimersi.

Va però detto che l'amministrazione di sostegno è una possibilità, non un obbligo.

Ad esempio nel caso del consenso informato, come per la generalità dei cittadini deve essere il medico ad attivarsi verso il paziente per verificare che abbia coscienza delle cure a cui sarà sottoposto. D'altra parte è anche vero che essendo responsabilità del medico accertarsi del consenso ottenuto dalla persona, lui possa rifiutarsi di procedere laddove ritenga che il consenso non sia stato di fatto espresso.

Nel caso in cui il medico non ritenga sufficiente il consenso della persona con disabilità, cosa che il più delle volte succede per interventi complessi, come ad esempio l’inserimento di una PEG, è possibile presentare una richiesta al Giudice Tutelare affinché autorizzi esclusivamente quell’intervento, senza così ricorrere alla procedura di nomina di un amministratore di sostegno.

Allo stesso modo è possibile richiedere l’annullamento di un contratto posto in essere da una persona che ha una disabilità che oggettivamente determina una incapacità di agire attraverso una procedura ad hoc, che può seguire un'associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità, oppure ci si può rivolgere ad un Avvocato, il quale valutata la situazione potrà presentare un ricorso per l’annullamento.

Nominare un amministratore di sostegno è un utile strumento preventivo. La persona amministrata, se non è ritenuta in grado di valutare gli aspetti di un contratto, verrà obbligata a firmarli insieme all’amministratore di sostegno, o non le sarà proprio consentito firmarli (la sua firma non avrà alcun valore), a seconda di quanto previsto dal decreto di nomina del Giudice Tutelare, proprio per proteggerla da possibili raggiri.

Il procedimento può essere promosso anche nei confronti dei minorenni, nell'ultimo anno della loro minore età. L’amministratore di sostegno diventerà esecutivo dal giorno in cui il minore raggiunge i diciotto anni.

Per l'apertura dell'Amministrazione di Sostegno possono ricorrere al Giudice Tutelare: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Chiunque venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio può fare una segnalazione al Pubblico Ministero, il quale potrà attivarsi in merito.

Il ricorso si presenta al Giudice Tutelare del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio, indicando le ragioni per cui si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno e seguendo una traccia reperibile presso le cancellerie dei Giudici Tutelari o presso le organizzazioni sociali e gli operatori che si occupano della materia.

L'ufficio del Giudice Tutelare (cancelleria) è presente in tutte le sedi di Tribunale. È opportuno fare riferimento alle cancellerie competenti per territorio, per avere una conferma delle prassi in uso e degli eventuali moduli se predisposti, prima di procedere al deposito del ricorso stesso.