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dettaglio di una mano che inserisce una scheda elettorale in un'urna in controluce

Referendum costituzionale, istruzioni per le persone con disabilità

Domenica 22 marzo (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 23 marzo (dalle ore 7 alle ore 15) i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del ministero dell’Interno.

Possono esercitare il diritto di voto tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni. È necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità munito di fotografia e con la tessera elettorale. Le persone con una disabilità che ostacola il diritto a recarsi a votare possono comunque esprimere le loro preferenze di voto. In base alle differenti condizioni di ciascuno, la normativa prevede possibilità diverse. 

Voto a domicilio

Le persone con gravissime disabilità, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano possono chiedere di esercitare il voto a domicilio. L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali un’espressa richiesta entro lunedì 2 marzo.
Invitiamo le persone interessate a consultare il sito internet del proprio Comune di residenza per individuare gli uffici competenti a cui inoltrare la richiesta e per avere maggiori informazioni sul voto a domicilio oltre a eventuali servizi messi a disposizione dal Comune per le persone con disabilità.


Voto in ospedale o casa di cura

La normativa inoltre prevede per le persone ricoverate in ospedale, o casa di cura, la possibilità di votare all’interno del luogo di ricovero. A tal fine l’elettore deve presentare al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Voto assistito

I ciechi, gli amputati delle mani, le persone affette da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (ovvero coloro che sono fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto) possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un familiare o da un altro elettore scelto come accompagnatore che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un accompagnatore gli elettori: 

  • che presentando apposita certificazione sanitaria abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’apposito codice (AVD) che sta per “diritto voto assistito”. Questo timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali” 
     
  • il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. 

Quando sulla tessera elettorale non è presente l’annotazione permanente per il voto assistito, e l’impedimento fisico dell’elettore non risulta evidente, il diritto a essere accompagnati in cabina può essere dimostrato tramite certificato medico.

Il certificato deve essere rilasciato da un medico funzionario designato dalla competente Azienda sanitaria locale e deve attestare in modo esplicito che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto autonomamente, rendendo necessario l’aiuto di un altro elettore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità. 

Elettori non deambulanti

Nel caso in cui il seggio assegnato a un elettore con difficoltà di deambulazione non fosse accessibile, egli può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune. Per farlo, deve esibire al presidente del seggio prescelto, insieme alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici della ASL, anche in precedenza per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.  

Inoltre, in occasione delle consultazioni elettorali, i Comuni organizzano servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale. Per informazioni, ciascun elettore contatti il proprio Comune di residenza.

Rilascio dei certificati

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (art. 29 legge 104/92)

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