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una persona inserisce una scheda elettorale nell'urna

Elezioni europee e amministrative. Istruzioni per il voto per le persone con disabilità

Sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) i cittadini italiani sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Per avere informazioni di carattere generali sul voto per le elezioni europee è possibile visitare il sito internet dedicato #usa il tuo voto. Un appuntamento che si somma a quello per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in 961 Comuni lombardi, tra cui i Comuni capoluogo di Bergamo, Cremona e Pavia (qui un elenco completo)

Sono chiamati a esercitare il diritto di voto tutti i cittadini e le cittadine che hanno compiuto i 18 anni. È necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità munito di fotografia e con la tessera elettorale.

Per quanto riguarda le persone con una disabilità che ostacola il diritto a recarsi a votare sono previste possibilità diverse in base alle differenti condizioni di ciascuno.

Voto assistito


I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (ovvero coloro che sono fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto) possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore.

Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un accompagnatore gli elettori:

  • che presentando apposita certificazione sanitaria abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione dell’apposito codice (AVD) che sta per “diritto voto assistito”.

    Questo timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap
     
  • il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale, o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità. 



Elettori non deambulanti


Nel caso in cui il seggio assegnato a un elettore con difficoltà di deambulazione non fosse accessibile, egli può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune. Per farlo, deve esibire al presidente del seggio prescelto, insieme alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici della ASL, anche in precedenza per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale. 



Inoltre, in occasione delle consultazioni elettorali, molti Comuni organizzano servizi di trasporto gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale. Per informazioni e per prenotare il servizio, ciascun elettore contatti il proprio Comune di residenza.



Voto in ospedale o casa di cura


La normativa inoltre prevede per le persone ricoverate in ospedale, o casa di cura, la possibilità di votare all’interno del luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.



Rilascio dei certificati


Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (art. 29 legge 104/92)

Invitiamo le persone interessate a consultare il sito internet del proprio Comune di residenza per individuare gli uffici competenti per avere maggiori informazioni rispetto a eventuali servizi messi a disposizione dal Comune per le persone con disabilità