Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...

Assistenza Educativa

Assistenza specialistica per l'autonomia (assistente ad personam).

 

Nel caso in cui la situazione dello studente lo richieda, è prevista la figura dell’assistente alla persona per affrontare problemi legati all’autonomia e alla relazione (L. 104/92, art. 13 c.3).

Il bisogno di assistenza educativa deve essere, come nel caso dell’insegnante di sostegno, certificato. Occorre presentare all’atto dell’iscrizione l'attestazione di alunno in situazione di disabilità, la diagnosi funzionale (DF) ed eventuale accertamento di invalidità civile e/o Legge 104/92.

 

Il Dirigente Scolastico, entro il 10 luglio, deve richiedere all’Ente Locale, su sollecitazione della famiglia ed in base alle determinazioni del PEI appena redatto (a maggio deve essere verificato quello in corso e venire redatto quello per l'anno successivo), l’assistente specialistico, affinché si possa predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di adeguato personale.

In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta al Comune per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e alla Provincia per le scuole superiori (Dlgs 112/1998, art. 139).

In alcuni casi, dove previsto dai Piani di zona, il Comune può farsi carico di assegnare l'educatore anche agli alunni delle superiori.

 

L’educatore, pur non facendo parte del corpo docente, entra a far parte a pieno titolo nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definito dalla scuola tramite il GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo) sulla base delle effettive esigenze dell’alunno.